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03/12/2024 23:00 - Maddalena Ferronato

RENTRI: guida completa alla compilazione del nuovo FIR cartaceo

RENTRI: guida completa alla compilazione del nuovo fir cartaceo

La gestione dei rifiuti in Italia sta vivendo una rivoluzione: con l’introduzione del R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), le imprese saranno chiamate a cambiare le loro metodologie di lavoro ( e secondo noi, anche ad un più difficile cambio di mentalità) verso una tracciabilità completamente digitale.

Questo nuovo sistema, pensato per garantire maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione dei rifiuti, richiederà alle aziende di adeguarsi a nuove regole e procedure sempre più stringenti.

Tra i cambiamenti più significativi, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è stato aggiornato e soprattutto arricchito di nuove sezioni e fogli aggiuntivi, per allinearsi al nuovo contesto normativo. Sebbene il FIR resti ancora cartaceo in questa fase di transizione, la sua compilazione corretta e conforme sarà fondamentale per evitare errori, sanzioni amministrative e responsabilità potenzialmente gravi.

Prima di addentrarci nella guida completa per la compilazione del nuovo FIR, capiamo insieme innanzitutto cos'è il RENTRI e perchè è stato creato.

COS'E' IL R.E.N.T.Ri?

L’Acronimo R.E.N.T.Ri sta per Registro Elettronico Nazionale della Tracciabilità dei Rifiuti ed è il nuovo sistema informatico destinato alla raccolta e alla gestione delle informazioni sulla produzione, il trasporto, la detenzione e il trattamento dei rifiuti.

L' obbiettivo principale del RENTRI è quello di essere lo STRUMENTO che utilizzeranno il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli altri enti di controllo, allo scopo di TRACCIARE i rifiuti in TEMPO REALE e per identificare tutti i SOGGETTI coinvolti nella filiera del rifiuto.

Inoltre:

  • garantisce una maggiore prevenzione della gestione illecita dei rifiuti.
  • aiuta a gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Questo nuovo sistema prevede, per i soggetti indicati dalla normativa, l'obbligo di iscrizione al portale di riferimento, dal quale si potrà accedere attraverso il sito web dedicato ( https://www.rentri.gov.it/it) e la completa digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto: i FIR e i registri cronologici di carico e scarico diventeranno completamente DIGITALI.

Le novità del RENTRI possono essere così riassunte:

  • Obbligo di iscrizione al RENTRI
  • Nuovi modelli di formulari di identificazione dei rifiuto
  • Nuovi modelli di registri cronologico di carico-scarico
  • Nuove regole per la compilazione dei formulari e dei registri carico- scarico
  • Obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI

Ma chi sono i soggetti obbligati ad iscriversi?

  • Enti e imprese che effettuano il TRATTAMENTO dei rifiuti,
  • Enti e imprese che RACCOLGONO o TRASPORTANO rifiuti a titolo professionale,
  • Enti e imprese che operano in qualità di COMMERCIANTI ed INTERMEDIARI di rifiuti senza detenzione,
  • I CONSORZI istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • I produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Tutti i soggetti sopraindicati non hanno le stesse tempistiche per iscriversi e per adottare i nuovi modelli di formulari e di registro cronologico di carico e scarico, ma sono suddivisi in tre scaglioni:

  1. Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: impianti di trattamento, trasportatori di rifiuti, commercianti e intermediari, consorzi per il recupero e riciclaggio di rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  2. Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra 11 e 50 dipendenti
  3. Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e i produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti e imprese.

Essere pronti al cambiamento non è un’opzione, ma una necessità. In questa guida, ti spiegheremo passo dopo passo come compilare il nuovo FIR cartaceo, per affrontare con serenità la transizione verso il sistema RENTRI e proteggere la tua azienda da spiacevoli imprevisti.

Pronti a scoprire tutto quello che serve sapere? Andiamo!

NUOVI FORMULARI: COSA CAMBIA?

Prima di passare alla pratica e mostrarti il nuovo modello di FIR vogliamo illustrarti che cosa stabilisce la normativa in merito alla gestione dei formulari.

E' importante sapere che i nuovi FIR dovranno essere adottati da TUTTI gli operatori professionali che operano nel settore dei rifiuti e i produttori di rifiuti, sia che essi abbiano l'obbligo di iscriversi sia che ne siano esenti.

Queste sono le date da ricordare:

  • Dal 13 FEBBRAIO 2025: entrano in vigore i nuovi modelli CARTACEI di formulari. Circolare con il "vecchio" modello non sarà più possibile.
  • Dal 13 FEBBRAIO 2026: il formulario diventa DIGITALE! Il documento sarà quindi compilato tramite pc (o, nel caso dei trasportatori tablet o cellulare) e trasmesso in via telematica ai vari soggetti. Solo per i rifiuti pericolosi vige l'obbligo di trasmissione dei FIR al RENTRI.

Il RENTRI metterà a disposizione i suoi servizi di supporto per la compilazione e la trasmissione dei FIR ai vari soggetti coinvolti nel trasporto attraverso la piattaforma di riferimento, diversamente è possibile compilare e trasmettere i FIR attraverso un gestionale che interopera con il RENTRI.

COME COMPILARE IL NUOVO MODELLO DI FIR CARTACEO

Entriamo ora nel vivo nel nuovo Formulario di identificazione del rifiuto! Vediamo insieme cosa cambia rispetto al modello attualmente in vigore:

La prima cosa che notiamo e che il nuovo modello di FIR è composto da tre fogli: la prima pagina è più simile al modello attuale, anche se più densa e dettagliata.

Il sistema RENTRI vuole identificare TUTTI i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto, per questo oltre ad inserire le informazioni relative al produttore/ detentore di rifiuto, richiede anche quelle dell'INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE come si vede nel campo 5, un nuovo campo da compilare.

Altra novità: nella sezione 12, "RISERVATO AL DESTINATARIO", sono state aggiunte la causali per il respingimento (identificate da 3 sigle) che vedremo in seguito percorrendo passo dopo passo la nostra guida.

Il secondo foglio è da considerarsi un'eventuale integrazione del FIR ed è riservato al TRASBORDO TOTALE o PARZIALE, eventuali SOSTE TECNICHE e, qualora ci fosse, le informazione relative al SECONDO DESTINATARIO. 

Il terzo foglio, invece, va compilato in caso di TRASPORTO INTERMODALE, ovvero il tipo di trasporto che, per motivi logistici, combina due o più mezzi di diverse tipologie: treno, nave, aereo..ecc..

Che differenza c'è tra TRASBORDO (TOTALE o PARZIALE) e TRASPORTO INTERMODALE?

  • Per TRASBORDO TOTALE O PARZIALE si intende lo spostamento totale o parziale di rifiuti da un veicolo all'altro (della stessa tipologia) senza interruzione nel viaggio, come nel caso di un cambio di mezzo durante il trasporto, mantenendo la continuità del viaggio. Le possibili cause posso essere le seguenti: un veicolo potrebbe avere un guasto o non essere più utilizzabile; oppure un singolo camion non è in grado di proseguire per l’intero viaggio (ad esempio, per vincoli di turni degli autisti o necessità di ottimizzare la disponibilità di mezzi).
  • il TRASPORTO INTERMODALE è una modalità di movimentazione dei rifiuti, che, come già detto sopra, combina due o più mezzi di trasporto che viaggiano su supporti diversi ad es. camion+ treno, camion+ nave ecc... Quindi il viaggio cambia modalità. Questo tipo di trasporto è preferito quando ci sono lunghe distanze da coprire e, rispetto al trasbordo, è un trasporto già organizzato in precedenza e non dettato degli da imprevisti.

In qualità di consulenti ambientali esperti del settore non abbiamo potuto fare a meno di notare che, spesso, il fir non viene compilato correttamente, presentando errori e/o campi mancanti: le normative del settore ambientale e i relativi regolamenti in merito alla compilazione dei formulari di identificazione del rifiuto, pur essendo in vigore da tempo, sembrano spesso essere dimenticate, ignorate o fraintese da chi opera nel settore dei rifiuti, portando alla diffusione di piccoli e grandi errori che, nel tempo, si sono trasformati in consuetudini.  

Per questo, se sei un produttore o operi nella gestione dei rifiuti, dovresti leggere questo articolo fino alla fine per non sbagliare mai più a compilare i tuoi FIR!

Inoltre ti ricordo che, quando il FIR sarà digitale, qualsiasi errore o parte mancante ne impedirà la trasmissione ai soggetti interessati, BLOCCANDO interamente il trasporto!

Non prendere sottogamba la compilazione del nuovo FIR pensando "tanto è ancora cartaceo!", ricordati che questo modello, pur essendo transitorio, vuole "educare" gli operatori ad una compilazione corretta, inserendo nuovi campi che saranno poi indispensabili nel 2026.

Infine, la normativa per il RENTRI, prevede un regime sanzionatorio in caso trasporto di rifiuti senza formulario di identificazione e mancata compilazioni o dati incompleti:

  • Mancata compilazione o dati incompleti: multa da 1600 a 10.000 euro.
  • Per i rifiuti pericolosi: è prevista la reclusione fino a 2 anni, in base all’art 483 del Codice Penale.

Nelle prossime righe ti illustreremo dettagliatamente come compilare ogni campo del nuovo FIR del RENTRI, senza lasciare nulla al caso... buona lettura!

Iniziamo dall'alto, con la DATA DI EMISSIONE: si intende, ovviamente, la data di emissione del FIR. Tale data può essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto

  • REGISTRO: SI o NO?

    II soggetto tenuto alla compilazione del registro cronologico di C/S deve inserire nel campo registro del FIR il numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico.

    Anche se lo troviamo in alto, questo è uno degli ultimi campi da compilare in quanto il trasportatore effettua l’annotazione sul registro entro dieci giorni dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino, quindi questa informazione va compilata DOPO l’annotazione.

    Il nuovo FIR introduce la casellina del "NO" accanto a registro. Chi la deve barrare? I soggetti che NON sono obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico.

 

PRODUTTORE O DETENTORE?

 

 

  • CAMPO 1: parte riservata al PRODUTTORE. Il RENTRI vuole distinguere chi è PRODUTTORE e chi è solo DETENTORE, infatti la sezione che, nel modello attuale, porta la dicitura "produttore o detentore" e contrassegnata dal campo 1, nel nuovo modello si suddivide in due campi, campo 1 per il produttore, campo 2 per il detentore e vediamo una casellina vuota accanto al detentore. Viene considerato PRODUTTORE chi produce il rifiuto nella sua unità locale o se il rifiuto proviene da una sua lavorazione, in questo caso non bisogna barrare nessuna casella. Si definisce DETENTORE chi gestisce il rifiuto con impianto di sola messa in riserva (R13). Il PRODUTTORE inserisce quindi: 

- DENOMINAZIONE o ragione sociale.

- UNITA’ LOCALE: Indirizzo dell’unità locale dove è stato prodotto il rifiuto, ovvero a cui si riferisce la produzione.

- Codice fiscale.

- Luogo di produzione se diverso: Indirizzo del luogo di produzione del rifiuto se diverso dall’unità locale del produttore (es. attività di manutenzione).

In caso di nuovo produttore:

- N. AUT/Comunicazione: riportare il numero di autorizzazione.

-Tipo : AUA, AU 208 (tipologia di autorizzazione) ecc..

  • CAMPO 2: Detentore: Il detentore inserisce i suoi  dati identificativi, la compilazione è la stessa, per UNITA' LOCALE s'intende l'indirizzo del luogo di detenzione del rifiuto:

- DENOMINAZIONE o ragione sociale.

- UNITA’ LOCALE: Indirizzo dell’unità locale o del luogo di detenzione diverso dall'unità locale.

- CODICE FISCALE

-N. AUT/Comunicazione: laddove il detentore ne sia in possesso

-Tipo: AUA, AU 208 (tipologia di autorizzazione)

I prossimi campi sono abbastanza semplici e vanno compilati semplicemente riportando correttamente le informazioni richieste.

  • CAMPO 3: Destinatario

    - Denominazione o ragione sociale.

    - UNITA’ LOCALE: indirizzo dell’unità locale dell’impianto di trattamento autorizzata.

    - Codice fiscale.

    -Tipologia e codice dell’operazione di trattamento (R o D): indicare la prima operazione alla quale il rifiuto è sottoposto nell’impianto di destino: R (da R1 a R13), D (da D1 a D15);

    - Il numero di autorizzazione/comunicazione e tipo di autorizzazione (campo obbligatorio).

  • Campo 4: TRASPORTATORE

- Denominazione o ragione sociale.

- Codice fiscale.

- Numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

Nel caso di trasporto su più tratte compilare la sezione intermodale del FIR.

  • Campo 5: INTERMEDIARIO O COMMERCIANTE, la nuova sezione!

Inserire i dati identificativi del soggetto relativi a:

- Denominazione o ragione sociale.

- Codice fiscale.

- Numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, tale campo non deve essere compilato in caso di Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

  • Campo 6: CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

- Codice EER che identifica il rifiuto.

- Stato fisico del rifiuto: riportare la sigla apposita da scegliere da quelle della tabella sottostante: 

- Descrizione: tale campo va compilato solo nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99 per identificare il rifiuto in modo chiaro e univoco. (non scrivere “ metalli misti ecc”). Non utilizzare per altre tipologie di rifiuto.

- Provenienza: urbano o speciale

- Caratteristiche di pericolo (HP): inserire una o più sigle identificative dei rifiuti pericolosi (da HP1 a HP15)

- Quantità: kg (chilogrammi) o l (litri).

- Verificato in partenza: tale campo va barrato nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misura nella disponibilità del Produttore/Detentore. (obbligatorio per gli impianti, in quanto hanno l'obbligo del sistema di pesatura). Nel caso di produttori che non possiedono un sistema di pesatura il campo NON va barrato: il fatto di non barrare il campo dà un messaggio chiaro: il peso è solo "stimato" e sarà confermato dal destinatario che lo pesa quando lo riceve.

- Analisi/rapporti di prova: il campo va barrato se si dispone di rapporti di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo “Nr.” va riportato il numero identificativo del documento e nel campo “valida al” la data del documento.

- Classificazione: il campo va barrato per indicare che è stato redatto un giudizio di classificazione dei rifiuti o una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto. Nel campo “Nr.” va riportato il numero identificativo del documento e nel campo “valida al” la data del documento.

- Trasporto ADR: il campo va barrato nel caso di trasporto di merci pericolose. Vanno inoltre compilati i seguenti campi:

• “Classe di pericolo”: il campo va compilando riportando le classi di pericolo

• “N. ONU”: il campo va compilato riportando il Numero ONU.

• “Note”: il campo va compilato inserendo le annotazioni relative all’ADR.

- Aspetto esteriore dei rifiuti: riportare il numero dei colli/contenitori in cui è contenuto il rifiuto, se

applicabile, oppure, in alternativa, barrando la casella “Rinfusa”.

  • Campo 7: FIRMA PRODUTTORE O DETENTORE:

Apporre la firma in caso di documento cartaceo, o la sottoscrizione, in caso di documento digitale. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Campo 8: Nome e cognome conducente :

− Nome e cognome dell’autista del veicolo che trasporta il rifiuto

−Ora/Data di inizio del trasporto.

Nel caso di cambio del conducente, per esigenze di trasporto, le informazioni sul nuovo conducente andranno inserite al campo 17 (Annotazioni).

  • Campo 9: TRASPORTO

Inserire i dati relativi all’inizio del trasporto:

-targa automezzo

-targa rimorchio

-Percorso se diverso dal più breve.

  • Campo 10: ALLEGATO MOD. microraccolta/intermodale

La sezione non va compilata in attesa dell’emanazione di ulteriori disposizioni.

Sino all’emanazione di ulteriori disposizioni, deve essere emesso un FIR per ogni produttore/detentore e/o per

ogni luogo di produzione o di prelievo servito.

intermodale: se il trasporto avviene su diversi mezzi fino al destinatario (treno, nave ecc...). Se viene barrata questa casella bisognerà compilare l’ allegato per il trasporto intermodale.

  • Campo 11 FIRMA CONDUCENTE

Apporre la firma in caso di documento cartaceo, o la sottoscrizione, in caso di documento digitale.

Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

  • Campo 12 RISERVATO AL DESTINATARIO

È la sezione riservata al destinatario, quando il rifiuto arriva in impianto al fine di gestire le diverse situazioni che si possono riscontrare in fase di accettazione.

Il destinatario indica alternativamente se il carico è stato:

1. accettato per intero, barrando l’apposita casella e compilando il campo “quantità accettata” in cui riporta la quantità espressa in kg (chilogrammi).

2. accettato parzialmente, barrando l’apposita casella e compilando il campo “quantità accettata” espressa in kg (chilogrammi) e la causale del respingimento in sigla, annotando negli appositi spazi la motivazione. La voce quantità respinta non va compilata. 

3. respinto, barrando l’apposita casella e indicando la causale del respingimento con le nuove sigle sigle annotando negli appositi spazi la motivazione. La voce quantità respinta non va compilata.

In ogni caso dovranno essere indicate data e ora di arrivo e la firma del destinatario.

In caso di accettazione parziale, il destinatario trattiene una copia del FIR cartaceo, ed il successivo trasporto è accompagnato dal medesimo FIR aggiornato e compilato in tutte le sue parti.

Il campo “In attesa di verifica analitica” va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi.

Rispetto al FIR attuale, il nuovo modello introduce 3 sigle che specificano la causale di respingimento. Vediamo insieme quale scegliere in caso di respingimento del carico TOTALE o PARZIALE:

 • NC - Non Conformità, ad es: se si riceve un rifiuto diverso da quello descritto dal FIR o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all’impianto, oppure un rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili o di stato fisico diverso da quello previsto (il rifiuto ha un codice EER diverso da quello presente sul mezzo).

• IR - Irricevibile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuto non previsto dall’autorizzazione/iscrizione dell’impianto di destinazione, mancanza dei requisiti per l’ammissibilità all’impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità…)

• A- Altro – indicare altra motivazione ad es.: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc. (tutte le altre motivazione diverse dalle precedenti).

Nel caso in cui il carico sia stato parzialmente respinto o non accettato e diretto ad un nuovo destinatario (indicato dal produttore) si compila il campo del secondo destinatario.

  • Campo 16 SECONDO DESTINATARIO:

Inserire i dati identificativi del destinatario del rifiuto parzialmente respinto o non accettato:

− Denominazione o ragione sociale.

− Indirizzo dell’unità locale dell’impianto di gestione del rifiuto.

− Codice fiscale.

− Operazione di trattamento (R o D).

− Numero di Autorizzazione/Comunicazione, tipo di autorizzazione

− Quantità accettata espressa in kg (chilogrammi)

− Ora e data di arrivo.

− Firma del destinatario. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

  • Campo 17 (ANNOTAZIONI)

Inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).

L’annotazione può essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti allegati al FIR.

TRASBORDO: COME SI COMPILANO I CAMPI RISERVATI?

Campo 13 TRASBORDO PARZIALE: viene compilato in caso di trasbordo parziale del carico.

Per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato sul secondo mezzo di trasporto.

Nel caso in cui la destinazione sia diversa da quella indicata sul FIR compilato alla partenza, deve essere riportata nel campo 17 (Annotazioni) la causale della nuova destinazione.

Se il trasbordo parziale coinvolge trasportatori diversi, il nuovo FIR è emesso dal nuovo trasportatore.

Sul FIR compilato alla partenza, il primo trasportatore compila il campo 13 (Trasbordo parziale), dove indica:

- Denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.

- Codice fiscale del nuovo trasportatore.

- Numero del FIR.

- Quantità residua del carico a seguito del trasbordo.

- Motivazione del trasbordo, compilando la causale.

- Numero iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Sul nuovo FIR, il trasportatore compila il campo 4 (Trasportatore), indicando i propri dati e il campo 13 (Trasbordo parziale), indicando:

• Denominazione o ragione sociale del produttore o detentore originario.

• Codice fiscale del produttore o detentore originario.

• Numero del FIR originario.

• Causale del trasbordo (indicare il motivo).

I rimanenti campi 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17 sono compilati secondo le istruzioni riportate nelle slide precedenti.

Una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto) deve accompagnare il nuovo FIR.

Nel caso si renda necessario procedere al trasbordo parziale con trasferimento del carico su più veicoli le informazioni sugli ulteriori trasportatori e/o veicoli dovranno essere riportate al campo 17 (Annotazioni) del FIR compilato alla partenza.

  • Campo 14- TRASBORDO TOTALE

Nel caso in cui il trasportatore sia diverso da quello del FIR, il nuovo trasportatore compila le seguenti informazioni:

- Denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.

- Targa mezzo e targa rimorchio.

- Codice fiscale del nuovo trasportatore.

- Numero iscrizione Albo Gestori Ambientali del nuovo trasportatore.

- Cognome e nome del conducente.

- Ora e data della presa in carico.

- Firma del conducente.

- Barra la casella “Presa in carico del rimorchio precedente” laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio.

Nel caso in cui il trasportatore sia lo stesso egli compila le seguenti informazioni:

- Targa mezzo e targa rimorchio.

- Cognome e nome del conducente.

- Ora e data della presa in carico.

- Firma del conducente.

- Barra la casella “Presa in carico del rimorchio precedente” laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio.

Nel caso di FIR digitale, la sottoscrizione avviene mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Nel caso di trasferimento del rifiuto da più mezzi ad un unico mezzo verso lo stesso impianto di destinazione, i FIR compilati alla partenza verranno gestiti con le modalità previste per il “Trasbordo totale”

Per sosta tecnica s’intende una sosta conseguente a degli ostacoli durante il percorso (incidente, malessere del conducente) o per una chiusura del luogo di destinazione (ritardo del viaggio o altri motivi) La sosta tecnica deve avere le seguenti condizioni:

  • esigenza del trasporto
  • non essere superiore a 48 ore

Si distingue quindi dal deposito temporaneo o dallo stoccaggio, in quanto non costituisce una fase di trattamento o gestione del rifiuto, ma è solo una pausa funzionale alla logistica del trasporto. Il trasportatore deve quindi inserire:

- Luogo di stazionamento.

- Ora e data di sospensione del trasporto.

- Ora e data di ripresa dello stesso.

Per gli stazionamenti successivi al primo, il trasportatore compila il campo 17 ANNOTAZIONI.

Nel caso di cambio del conducente, dettato da esigenze di trasporto, le informazioni sul nuovo conducente

andranno inserite al campo 17 (Annotazioni) alla ripresa del trasporto.

COME SI COMPILA IL TERZO FOGLIO RIFERITO AL TRASPORTO INTERMODALE?

Nella sezione intermodale devono essere riportati il numero del FIR e la data di emissione.

Nel caso di trasporto intermodale i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore (campo 4 (Trasportatore) del FIR) sono indicati nella Sezione Intermodale come di seguito indicato:

− VETTORE TERRESTRE per l’eventuale successiva tratta terrestre;

− TERMINALISTA per la gestione all’interno dei porti, presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci (attualmente questo campo non va compilato, fino all’adozione di ulteriori disposizioni)

− GESTORE FERROVARIO per la tratta ferroviaria;

− GESTORE MARITTIMO per la tratta marittima;

Nel VETTORE TERRESTRE inserire i dati identificativi del soggetto

relativamente a:

− Denominazione: ragione sociale.

− Codice fiscale del vettore terrestre.

− Numero di iscrizione all’Albo Gestori ambientali.

− Cognome e nome: inserire cognome e nome del conducente.

− Targa del mezzo.

− Targa del rimorchio (se si è preso in carico il rimorchio precedente barrare la casella corrispondente).

− Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Nel GESTORE FERROVIARIO inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

− Denominazione: riportare la ragione sociale e l’indicazione del responsabile.

− TRENO: Identificativo del treno, qualora e quando disponibile.

− RID (Regolamento per il trasporto internazionale delle merci pericolose su ferrovia).

− Codice fiscale del gestore ferroviario.

− Numero di iscrizione Albo Gestori ambientali.

− Tratta percorsa.

− Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Nel GESTORE MARITTIMO inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

− Denominazione: riportare la ragione sociale.

− NAVE: Identificativo della NAVE, qualora e quando disponibile.

− IMDG (Codice specifico per il regolamento sul trasporto marittimo

di merci pericolose)

− Codice fiscale del gestore marittimo.

− Numero di iscrizione Albo Gestori ambientali.

− Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Si conclude così la nostra guida completa alla compilazione del nuovo modello di formulario RENTRI!

Compilare correttamente il nuovo modello di FIR non è solo un obbligo normativo, ma anche un passo fondamentale per garantire una gestione dei rifiuti trasparente, sicura e rispettosa dell'ambiente. Seguendo questa guida, hai a disposizione tutte le informazioni necessarie per affrontare il processo con sicurezza e precisione.

Ricorda che la conformità alle norme è essenziale non solo per evitare sanzioni, ma anche per contribuire attivamente alla tutela del nostro ecosistema. Per eventuali dubbi o casi specifici, è sempre consigliabile consultare un esperto o le autorità competenti.

Se hai trovato utile questa guida, condividila con i tuoi colleghi o partner: una corretta gestione dei rifiuti è una responsabilità condivisa che porta benefici a tutti!

 

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